Patente con zero punti

L’articolo 126 – bis del CDS prevede che, all’azzeramento della patente a punti, venga disposta la revisione tecnica, cioè si devono sostenere gli esami di teoria e di pratica. Di recente, gli esami teorici di revisione sono diversi da quelli per il conseguimento della patente.

In caso di bocciatura all’esame di revisione tecnica, la patente di guida viene revocata.

Comunicazione del conducente

Quando le violazioni non sono contestate immediatamente al trasgressore, ma in un momento successivo inviando il verbale a casa del proprietario del veicolo, è obbligo di quest’ultimo di comunicare, entro 60 giorni, i dati di chi era alla guida al momento della violazione così da poter procedere alla decurtazione del punteggio.

Se tale comunicazione non avviene, a carico del soggetto obbligato è prevista una sanzione che va da 286 € a 1143 €.

ATTENZIONE: la comunicazione dei dati del conducente deve essere esplicita. Vi sono molti casi nei quali chi riceve il verbale era effettivamente alla guida e, in buona fede, paga la sanzione dando per scontato che gli vengano detratti anche i punti dalla patente. In queste situazioni, dopo un po’ di tempo, verrà recapitata una seconda sanzione proprio per la mancata indicazione dei dati del conducente!

Punteggio per le patenti estere

La disciplina della patente a punti è valida anche per quelle estere, con l’unica differenza che in caso di azzeramento non viene disposta la revisione della patente, ma un’inibizione temporanea alla guida.

Se il titolare di patente estera è in possesso anche della CQC, il punteggio viene detratto comunque dalla patente di guida.

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