Come fare la conversione della patente?
Per fare la conversione della patente di guida basta andare in Motorizzazione o in una scuola guida e consegnare i documenti indicati dagli uffici:
- Modulo “TT2112” correttamente compilato e firmato
- Attestazioni di versamento dei 2 seguenti bollettini:
- € 32,00 sul c/c postale n. 4028
- € 10,20 sul c/c postale n. 9001
ATTENZIONE: in alcune Motorizzazioni (ad esempio nelle Regioni a statuto speciale) potrebbero essere richiesti dei bollettini con intestazione diversa da quella sopra elencata.
- Due fotografie formato tessera (di cui una autenticata), recenti e a capo scoperto (eccetto per motivi religiosi). L’autenticazione può essere rischiesta anche allo sportello.
- Documento d’identità non scaduto e relativa fotocopia
- Permesso di soggiorno e relativa fotocopia se trattasi di cittadino extra comunitario.
- Certificato medico in bollo con foto; necessario se la patente è scaduta o se si intende prolungare la durata di validità (equivale a fare la conversione + il rinnovo)
- Patente estera e relativa fotocopia
Sanzioni su conversione patente
Le sanzioni connesse alla conversione della patente sono differenziate in base all’origine Comunitaria o meno della patente.
Sanzioni patente comunitaria
Le sanzioni riguardano la mancata conversione (quando obbligatoria) e la scadenza della patente estera:
- Circolazione con patente comunitaria scaduta: sanzione pecuniaria da 155€ a 625€ e ritiro della patente
- Circolazione con patente comunitaria priva di scadenza da parte di un residente da oltre 2 anni: sanzione pecuniaria da 155€ a 625€ e ritiro della patente
Sanzioni patente extracomunitaria
Le sanzioni previste dal CDS riguardano la circolazione con patente extracomunitaria:
- scaduta di validità da parte di un residente da oltre 1 anno: si applicano le sanzioni della guida senza patente (multa 5000 – 30000 € + fermo del veicolo per 3 mesi)
- in corso di validità da parte di un residente da oltre 1 anno: sanzione pecuniaria da 155€ a 625€ e ritiro della patente
- scaduta di validità da parte di un residente da meno di 1 anno: sanzione pecuniaria da 155€ a 625€ e ritiro della patente
Sospensione o revoca della patente
Il Codice della Strada prevede che, sulle patenti di guida rilasciate da uno stato estero (non fa differenza se comunitario o extracomunitario), non si possano adottare i provvedimenti di sospensione e revoca, ma solo di inibizione alla guida. Ciò significa che al titolare di patente estera:
- per violazioni che comportano la sospensione della patente viene emesso un provvedimento di inibizione alla guida della stessa durata della sospensione prevista
- per violazioni che comportano la revoca della patente viene emesso un provvedimento di inibizione alla guida di 2 anni (3 anni se le violazioni riguardano la guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti)
A chi guida con patente sottoposta a inibizione alla guida per motivi del primo caso, verrà sottoposto ad inibizione alla guida per 2 anni; chi guida con patente soggetta a inibizione alla guida per 2 o 3 anni è soggetto alle sanzioni per guida senza patente.
Infine, ricordiamo che alle patenti comunitarie si applica la disciplina della patente a punti.
Salve,
Grazie per l’informazione utile. Mi chiarisca un punto, per piacere: È libera la scelta dell’ufficio di motorizzazione? Devo fare la conversione di Patente UE e sono residente a Milano, ma qui non si trovano appuntamenti per almeno tre mesi (nel quale momento però sarei residente da più di 2 anni). Potrei andare per esempio anche alla motorizzazione di Torino per la conversione?
Salve, certamente è libero