Non puoi guidare dopo aver assunto una certa quantità di bevande alcoliche. Rischi sanzioni pesanti e metti in pericolo la tua sicurezza e quella degli altri. Il tasso alcolemico consentito è massimo 0,5 g/l. Al di sopra, il Codice Della Strada ti considera in stato di ebbrezza alcolica. Le sanzioni guida stato di ebbrezza dipendono dal tasso alcolemico (TA) rilevato:
- 0,5 – 0,8 g/l: multa da € 543 a € 2170 + sottrazione di 10 punti + sospensione patente da 3 a 6 mesi
- 0,8 – 1,5 g/l: ammenda da € 800 a € 3200 + 10 punti + sospensione patente da 6 a 12 mesi + arresto fino a 6 mesi
- più di 1,5 g/l: ammenda da € 1500 a € 6000 + 10 punti + sospensione patente da 1 a 2 anni + arresto da 6 a 12 mesi + confisca veicolo
- Rifiuto dell’accertamento: ammenda da € 1500 a € 6000 + 10 punti + sospensione patente da 6 mesi a 2 anni + arresto da 6 a 12 mesi + confisca veicolo
Il veicolo non può essere sequestrato se non è di proprietà del conducente. In questo caso la sospensione della patente viene raddoppiata.
Il sequestro scatta per TA superiore a 0,8 g/l alla guida di ciclomotori e motoveicoli.
Sanzioni guida stato di ebbrezza
Devi inoltre sapere che le violazioni notturne comportano un aumento della multa da un terzo alla metà. Tale “aggravante” scatta fra le 22:00 e le 7:00.
Per recidiva nel biennio dei casi 3 e 4 è prevista la revoca della patente. Significa che la patente viene cancellata. Torni nella stessa situazione di chi non l’ha mai conseguita. Per riottenerla devi attendere almeno 3 anni.
Quando guidi un veicolo che non richiede la patente le sanzioni vengono comunque applicate. Non viene però “toccata” la patente di guida.
L’accertamento della guida in stato di ebbrezza può avvenire in 3 modi differenti:
- rilievo tramite etilometro
- analisi del sangue
- evidenze sintomatiche
Con etilometro vengono effettuate 2 prove. La seconda ad almeno 5 minuti dalla prima. È prassi considerare come valido il valore più basso fra i due rilevati.
Le analisi del sangue vengono effettuate quando il soggetto necessita di cure mediche (perché per esempio coinvolto in un incidente stradale).
Le evidenze sintomatiche sono sufficienti a sanzionare la guida in stato di ebbrezza. Cadi però nella situazione meno grave (caso 1).
Si tratta di situazioni in cui è evidente l’assunzione di bevande alcoliche anche in assenza del risultato dell’etilometro. Si parla di sintomi evidenti come alito vinoso, andatura irregolare, linguaggio sconnesso e così via.
Incidente guida stato di ebbrezza
Ci sono una serie di aggravanti nella guida in stato di ebbrezza. Situazioni che fanno aumentare ulteriormente le sanzioni previste. Una di queste è l’incidente provocato.
Essere responsabili di incidente fa raddoppiare le sanzioni. In più, nei casi 1 e 2 si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni.
Le sanzioni guida stato di ebbrezza in caso di incidente sono:
- 0,5 – 0,8 g/l: multa € 1086 – 4340 + 10 punti + sospensione 6 – 12 mesi + fermo veicolo 180 giorni
- 0,8 – 1,5 g/l: ammenda € 1600 – 6400 + 10 punti + sospensione 1 – 2 anni + arresto fino a 12 mesi + fermo veicolo 180 giorni
- più di 1,5 g/l: ammenda € 3000 – 12000 + arresto 1 – 2 anni + confisca veicolo + revoca patente
- Rifiuto dell’accertamento: ammenda € 1500 – 6000 + 10 punti + sospensione 6 mesi – 2 anni + arresto 6 – 12 mesi + confisca veicolo + revoca patente se recidivo
Il fermo del veicolo non si applica se non appartiene al conducente. Ti ricordo che se si tratta di ciclomotori o motoveicoli, la confisca si applica già per TA > 0,8 g/l.
Quando il sequestro per la successiva confisca non è possibile, la sospensione è raddoppiata.
Ti ricordo inoltre che per riottenere la patente revocata devi attendere almeno 3 anni.
2 risposte
Domanda che pongo: io prima ho avuto sospeso la patente per guida in stato di ebbrezza poi durante tale periodo ho subito la revoca della stessa per guida con patente sospesa.
Sono passati due anni dalla revoca e sto frequentando scuola guida per conseguimento di nuova patente e dopo lunga diatriba con la prefettura che a detta della motorizzazione doveva dare il nulla osta per poter iniziare la scuola guida che invece non esiste , la stessa motorizzazione ora richiede il decreto della sospensione della patente del 3/8/2019 (sospensione solo di sei mesi ridotto a tre ed estinzione del reato penale per utilizzo dei lavori socialmente utili) inoltre io, illuso ad luglio del 2020 ero andato alla commissione provinciale patenti la quale mi aveva dato l’ok solo per un anno ma chiaramente per la patente sospesa. In sostanza io devo ritornare alla commissione provinciale patenti?
È difficile dare una risposta certa. Andrebbe approfondito il caso specifico. Essendoci in origine la guida in stato di ebbrezza è molto probabile che debba recarsi in commissione medica